
C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO
COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI E OPERE ALPINE
ESTRATTO DAL REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI
II presente Regolamento generale rifugi e stato approvato dal Consiglio centrale del C.A.I.
nelle riunioni del 4 aprile e 76 maggio 1992
Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire I'intera capacità
ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate.
Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto contrario - sino alle ore 18,00,
dopodiché i posti saranno assegnati seguendo I'ordine di arrivo degli
alpinisti/escursionisti.Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento,
a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo
nazionale soccorso alpino e speleologico in azione di soccorso.
È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze locali,
sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze nell'assegnazione
degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.).
II Gestore/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la
possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto sul
loro spirito di adattamento.
Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di
strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza è vietata una permanenza prolungata
se non motivata da condizioni atmosferiche tali da impedire il prosieguo dell'ascensione
o il ritorno a valle.
Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza: potranno
essere consentite soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinistico-sociale.
All'interno dei rifugi è assolutamente vietata la esposizione di cartelli pubblicitari,
nonché di manifesti, giornali murali e simili, se non stampati a cura del C.A.I. e la
vendita di oggetti non attinenti all'attività svolta dal Sodalizio.
È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, ecc. di interesse
alpinistico.
A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito "Tariffario stagionale",
comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi
stabiliti dalle Sezioni di appartenenza dei rifugi. II Tariffario C.A.I. (con I'indicazione
del recapito della Sezione di appartenenza, dell'Ispettore del rifugio e del
Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente
affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione.
Qualora imposta da normative locali, dovrà essere affissa anche la tabella dei prezzi,
redatta su apposito modello fornito dall'Ente impositore. Durante il periodo di chiusura
i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono
riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso
saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa.
Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del Club alpino italiano: sappia dunque
comportarsi come tale e regoli la sua condotta ìn modo da non recare disturbo agli altri.
Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale} e il Gestore/Custode possono
offrire.II Gestore/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I, è la casa deglí alpinisti:
sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti.
Dalle ore 22 alle ore 6 i1 Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi
parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rìfugi muniti di impianto
di illumìnazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo ìl "notturno".
Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospití, salvo grave e
giustificata eccezione.L'ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d'uso di
locali od attrezzature} indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione,
d'intesa con il Gestore/Custode. Resta comunque vietato I'accesso ai focali di riposo
calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma
libera.È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali adibìtì alla consumazìone dei
pastì.Non si possono introdurre animali nei rifugi.All'interno del rifugio o sue dipendenze
e nelle vicinanze non è permesso I'uso di apparecchi radiotelevisivì, giradischi,
apparecchi d.i.amplificazione ecc. II Gestore/Custode pub utilizzare apparecchi
radiotelevisivi esclusivamente nei locali a lui ríservati.
Nei lìmitì stabiliti dalla Commissione centrale rìfugi ed opere alpine, ì Socì del C.A.I.
fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci. La qualifica di Socio del
C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera,
debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell'anno in corso o recante
(a stampigliatura «vitalizio»)
I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze delI'Ordine in servizio
comandato in zona, sono equiparati ai Soci del C.A.I. Ai Soci dei Sodalizi aderenti
all'U.i.A.A. va applicato íl trattamento di reciprocità.I predetti Socì debbono esibire
la tessera del Club dì appartenenza, valida per I'anno ìn corso e regolarmente munita di
fotografia.
Nei rifugi del Club alpino non esiste obbligo di consumazione.
I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e
prestazioni, dell'I.V.A, e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori/Custodi non
possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere
contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari
condizioni di luogo e di ambiente.Esclusivamente i non Soci che consumano, anche
parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal
Tariffario, per I'uso del posto a tavola all'interno del rifugio, quale contributo per
il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti.II supplemento al prezzo del pernottamento
per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni
qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga
opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento.
In caso di apertura invernale il Tariffario fissa I'aumento percentuale da applicare ai
prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti i
locali del rifugio.II Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale
o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle
somministrazioni e dei servizi forniti.Qualora venga proposto reclamo alla Sezione
proprietaria od usuaria, dovrà essere allegato il predetto documento.
Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, I'uso del telefono si intende limitato
dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno, in ogni caso,
precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e
quelle di servizio per il rifugio. II Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa
applicazione delle vigenti tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione, richiedere
contributi aggiuntivi per detto servizio.Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico
di emergenza, durante il periodo di chiusura, il Gestore/Custode dovrà assicurare un
costante controllo, nel rispetto delle prescrizioni SIP.
Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il «libro dei visitatori», indicando
chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni
impegnative è obbligato a darne previo e preciso avviso al Gestore/Custode mediante
opportuna scheda.Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di
soccorso.
La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle attrezzature in
dotazione, con speciale riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento degli
alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed alle regole della civile e corretta
convivenza.
Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, un ricovero od un bivacco,
prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare all'asporto dei rifiuti
nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura.
Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all'immobile, all'arredo od alle
attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per
impedirne I'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Gestore/Custode, all'Ispettore
od alla Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento del danno.